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«Lago di Porta, ci sono tutti i presupposti per classificare l’area demanio pubblico»

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MONTIGNOSO – A seguito della posizione  espressa,  nei giorni scorsi,  da Legambiente   circa la necessità di acquisire l’area del Lago di Porta al fine di poter intervenire soprattutto per  il mantenimento e il miglioramento della  ZPS Lago di Porta, le associazioni Legambiente, WWF e Italia Nostra, anche a seguito delle dichiarazioni  di  impegno dell’assessore all’Ambiente Giulio Francesconi  ritengono di fare alcuni chiarimenti. Ricordiamo che l’acquisizione da parte di ente pubblico di quell’area agevolerebbe l’accesso a importanti fondi europei: da qui la richiesta degli ambientalisti.

“La proposta  fatta da Legambiente – spiegano gli ambientalisti –  non entra nel merito delle modalità di acquisizione. Questa rientra nelle scelte e nel sistema di relazioni e anche di valutazione delle opzioni giuridiche per arrivare all’obiettivo di rendere definitivamente quest’area pubblica. Esistono sicuramente  diverse ipotesi di acquisizione che anche le associazioni, attraverso i loro uffici giuridici, stanno facendo valutare. Il  Lago di Porta risulta accatastato con numerose particelle sull’acqua e quindi parrebbe essere di proprietà privata. E’ necessaria una precisazione tecnica, a (quasi) tutti nota: il catasto non è probatorio, bensì solo descrittivo. Vale a dire che il titolo indicato in catasto è valido fino a prova contraria. Infatti la denuncia catastale viene presentata dal soggetto privato obbligato a denunciare la propria titolarità su terreni o fabbricati, sia per ragioni fiscali che di interesse. Il funzionario può indagare come no sulla veridicità di quanto denunciato ma, siccome la presentazione la fa un tecnico abilitato penalmente responsabile, l’indagine viene svolta solo in caso di contestazione altrui. Ma, dalla costituzione del catasto massese nel 1834, del catasto statale nel 1876 fino alla sua entrata a regime nel 1956, in quel fumoso passato, può essere successo di tutto, soprattutto l’accatastamento di luoghi ancora liberi da estimo e ancora aggredibili, come certi beni pubblici “relitti” quali: alvei abbandonati, creste di monti e laghi, magari con attività a reddito, come manufatti di cannucce, legname, caccia e pesca. Se poi pensiamo che in quegli anni probabilmente non esistevano controlli “sul campo”, si può supporre  che diverse persone abbiano potuto intestarsi dei beni pubblici relitti come loro proprietà privata. Soprattutto – continuano a spiegare gli ambientalisti – dopo le recenti leggi di protezione ambientale e le numerose sentenze di Cassazione sulla pubblicità delle acque, diventa veramente insostenibile che un lago, cioè uno specchio di acqua libera, possa risultare all’oggi di proprietà privata, solo perché accatastata come tale in tempi “fumosi”. Senza nulla voler togliere al principio sovrano sulla proprietà privata dei beni, risulta però indispensabile esperire un percorso di rilevanza giuridica per accertare la validità odierna di tale titolazione catastale. Riferendosi solamente alla legislazione, è accertato che:

·         Dal 1865, l’allegato F della legge 2248/1865, art. 102, menzionava come acque pubbliche “I minori corsi naturali di acque pubbliche distinti dai fiumi e torrenti colla denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici,…”,

·         Dal 1895, nella cartografia catastale di Montignoso -Sez.A-QU001 (vedi foto) il Lago è indicato in azzurro, cioè acqua pubblica, come il Rio Pannosa ivi influente, l’emissario Foce del Cinquale nonché il mare Tirreno, mentre i terreni intorno sono in color beige e numerati.

·         Il lago  nel 2003 è stato riconosciuto quale area di interesse naturalistico europeo (ZPS ai sensi della Direttiva 79/409/CCE), per la presenza del Tarabuso (Botaurus stellaris), airone raro in tutta Europa

·         Dal 1994, la legge Galli (L. 05/01/1994 N.36) dichiara all’art. 1 che “tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà“.

·         Dal 1999, il DPR 18/02/1999 N. 238 recita all’art. 1 che“Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.”

·         Dal 2006, il Testo Unico Ambiente (D. Lgs. 03/04/2006 N. 152), all’Art. 144, co.1 recita: “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.”

·         Ancora, dal 2006, il Testo Unico Ambiente (D.Lgs. 03/04/2006 M. 152), all’Art. 144, co.2 recita: “Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale”.

L’interpretazione giuridica risulta  quindi, all’oggi, incontestabile: il Lago di Porta è acqua pubblica, sia per le leggi vigenti, sia per la ZPS, sia per la parte arginata dalla Regione Toscana, divenuta “Vasca di laminazione delle portate in eccesso del Fiume Versilia”, nonché per salvaguardare “criteri di solidarietà e aspettative e diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale”. Pertanto – concludono gli ambientalisti- sulla  base delle considerazioni fatte pensiamo che  diverse azioni, nessuna esclusa,  possono essere avviate dalle istituzioni (Comuni e Regione),   comprese le azioni  necessarie per   classificare l’area appartenente al demanio pubblico   considerando altresì che nessuna rilevanza commerciale è invece attribuibile a quest’area soggetta a vincoli ambientali sempre più stringenti, anche in vista del recente “Regolamento (Ue) 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio”, in vigore in Italia dal 18/08/2024, finalizzato ad adottare misure di ripristino in almeno il 20% delle aree terrestri entro il 2030, per contribuire al rallentamento del cambiamento climatico in atto  che sta causando disastri in tutto il mondo”.

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